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259 Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

Art. 259 Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 259 Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.

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Art. 259 Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.


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