304 Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti - Dlgs 14/2019 -Art. 200 (per l'impresa) Effetti del provvedimento di liquidazione Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 304 Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 200 (per l'impresa) Effetti del provvedimento di liquidazione Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 304 Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 201(Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.
Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.
la giurisprudenza |green
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