382 (Cause di scioglimento delle società di persone)
Art. 382 Sostituzione dei termini fallito e fallimento - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
Articolo vigente |red
Art. 382 (Cause di scioglimento delle società di persone) (1)
1. All’articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.”.
2. All’articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “E’ escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.”.
3. All’articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
(1) come sostituito dall'art. 39 (Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) Decreto lgs correttivo 2020
Precedente formulazione |green
Art. 382 Sostituzione dei termini fallito e fallimento
1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza».
2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale».
3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.».
la giurisprudenza |green
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