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052 Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi - Dlgs 14/2019 (Art. 19 (Sospensione della liquidazione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 52 Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 19 (Sospensione della liquidazione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 52 Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi

1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.

2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.

3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.

4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso per cassazione.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 19 (Sospensione della liquidazione dell'attivo). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.

comma abrogato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.

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