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156 Crediti infruttiferi - Dlgs 14/2019 -Art. 57 (Crediti infruttiferi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 156 Crediti infruttiferi - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 57 (Crediti infruttiferi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 156 Crediti infruttiferi

1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 57 (Crediti infruttiferi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

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Art. 156 Crediti infruttiferi - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 57 (Crediti infruttiferi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - {tab Articolo vigente     |red} Art. 156 Crediti infruttiferi 1. I crediti infruttiferi non ancora...

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