Equiparazione legale alla notificazione effettuata a mani proprie - Condizioni - Generica attestazione di mancata notifica - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione del suo autore con il destinatario dell'atto e venga espressamente documentato, a nulla rilevando la generica ed atecnica attestazione dell'ufficiale giudiziario di non aver effettuato la notifica.
(Nella specie, in relazione a notifica effettuata all'estero, la S.C. ha escluso che l'attestazione di mancata presentazione del destinatario a ritirare l'atto potesse fondare la presunzione legale di cui all'art. 138, comma 2, c.p.c., in quanto priva di indicazione circa la consegna dell'invito a presentarsi presso l'autorità giudiziaria straniera).