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178 Vendita con riserva di proprietà Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà). - Dlgs 14/2019 -Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà).  Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 178 Vendita con riserva di proprietà - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà).  Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 178 Vendita con riserva di proprietà

1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà).  Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.

Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

-------------Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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Art. 178 Vendita con riserva di proprietà - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà).  Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -  {tab Articolo vigente     |red} Art. 178 Vendita con riserva di...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - a termine o a rate - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 826 del 16/01/2018 (Rv. 646797 - 01)Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - vendita - a termine o a rate - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 826 del 16/01/2018 (Rv. 646797 - 01)
Vendita con riserva di proprietà - Fallimento del compratore - Facoltà spettanti al venditore - Azione di risoluzione per inadempimento del fallito in ipotesi di avvenuto subentro del curatore nel rapporto negoziale - Improponibilità - Fondamento.  Nella vendita con riserva di proprietà in...

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