194 Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione - Dlgs 14/2019 -Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 194 Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 194 Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
1. Devono essere consegnati al curatore:
a) il denaro contante;
b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.
2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.
3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Devono essere consegnate al curatore:
- a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
- b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
- c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.
Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.
Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.
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Documenti collegati:
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