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Regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico - Allegato 3

DECRETO 22 maggio 2020 - Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonchè per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti. (20A02846) (GU n.135 del 27-5-2020) SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

 

Sommario

DECRETO 22 maggio 2020. 1

Specifiche tecniche per le udienze da remoto. 1

Art. 1.Ambito di applicazione. 1

Art. 2.Definizioni 1

Art. 3.Svolgimento da remoto della Camera di consiglio e delle udienze pubbliche. 1

Art. 4.Avviso di deposito dell'istanza di udienza da remoto e avviso di discussione di udienza da remoto. 2

Art. 5.Deposito degli atti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020. 2

Art. 6.Predisposizione delle riunioni virtuali d'udienza. 3

Art. 8.Verbale di udienza. 3

Art. 9.Camera di consiglio ai sensi dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  

DECRETO 22 maggio 2020

Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonchè per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti. (20A02846) (GU n.135 del 27-5-2020) SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Specifiche tecniche per le udienze da remoto

Allegato 3

Art. 1.Ambito di applicazione

1. Le presenti specifiche tecniche si applicano esclusivamente ai collegamenti da remoto, per lo svolgimento delle udienze camerali e pubbliche e delle camere di consiglio della Giustizia amministrativa, previsti dall'art. 4 del decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28.

Art. 2.Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni contenute nell'Allegato 2.

2. Si intendono per:

a) «decreto»: il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020;

b) «piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa»: l'applicazione Microsoft Teams, per la durata dell'efficacia dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 e, comunque, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 3.Svolgimento da remoto della Camera di consiglio e delle udienze pubbliche

1. Per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzati gli strumenti di cui all'art. 9 del presente allegato; non è consentito l'utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea.

2. Per il collegamento da remoto per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio alle quali partecipano, i difensori e le parti che agiscono in proprio utilizzano il sistema di collegamento audiovisivo da remoto della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa che:

a) assicura il rispetto della sicurezza delle comunicazioni attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati;

b) prevede, per gli utenti interni all'amministrazione, l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo;

c) utilizza data center localizzati sul territorio dell'Unione europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti per l'erogazione del servizio;

d) procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

3. Durante il collegamento da remoto, i magistrati utilizzano il sistema di collegamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi con l'account del dominio di Giustizia amministrativa. I magistrati che non dispongono del servizio di connettività fornito dal Segretariato generale della giustizia amministrativa attivano la VPN (Virtual private network) della Giustizia amministrativa nei soli limiti in cui la stessa è strettamente necessaria per la consultazione di atti o documenti sul portale del magistrato.

4. I difensori, le parti in proprio, i verificatori, i consulenti tecnici, i commissari ad acta e, in generale, tutti coloro che vengono ammessi a partecipare a un collegamento da remoto in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, ed accedono al sistema di collegamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), unicamente tramite web browser, autenticandosi come «ospite/guest» e immettono quale nome una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell'ordine indicato: «NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME» del tipo «9999 2020 R. M.». L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo «AVVOCATURASTATO». I soggetti di cui al primo periodo che hanno già installato sui loro dispositivi il sistema di collegamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), vi accedono in modalità privata, o comunque senza essere registrati attraverso il proprio account. Il difensore, qualora riceva un unico link per partecipare alla discussione di piu' cause, deve immettere nell'apposito campo, nell'ordine, il numero di ruolo generale, senza tuttavia inserire l'acronimo «n. r.g.», della sua causa riportata per prima nel ruolo d'udienza, nonchè il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato; per le cause successive, accedendo nuovamente tramite il link ricevuto, analogamente il difensore indica nell'apposito campo, nell'ordine, il numero di ruolo generale della seconda ovvero delle ulteriori cause riportate nel ruolo d'udienza, senza tuttavia inserire l'acronimo «n. r.g.», nonchè il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato.

Terminata la discussione della causa, i soggetti di cui al primo periodo non abbandonano la riunione virtuale in autonomia, ma attendono di esserne rimossi. La Giustizia amministrativa non fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad essi la preventiva verifica della funzionalità del collegamento telematico dalla propria sede.

Art. 4.Avviso di deposito dell'istanza di udienza da remoto e avviso di discussione di udienza da remoto

1. L'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza di trattazione dell'udienza da remoto, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto è effettuata dalla segreteria a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalità telematiche, di cui all'art. 13 dell'Allegato 2.

2. L'avviso di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto, nella quale sono indicati il giorno e l'ora dell'udienza o della Camera di consiglio e nella quale è inserito il link a cui accedere per partecipare alla discussione, è effettuato a mezzo PEC a tutte le parti costituite secondo le modalità telematiche di cui all'art. 13 dell'Allegato 2. Non potrà partecipare all'udienza da remoto il domiciliatario, se non delegato.

3. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 inviati alla parte privata, autorizzata a stare in giudizio personalmente, sono effettuati all'indirizzo PEC dalla stessa fornito ai sensi del successivo art.5.

Art. 5.Deposito degli atti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 28/2020

1. Il deposito dell'istanza di discussione, dell'atto di opposizione, delle note di udienza e della richiesta di passaggio in decisione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, è effettuato con le modalità telematiche di cui all'Allegato 2 utilizzando il «Modulo Deposito Atto» disponibile sul sito web della Giustizia amministrativa, selezionando, tra la tipologia di atti da trasmettere le apposite voci. Se l'istanza di discussione è formulata nel corpo del testo del ricorso introduttivo, in questo caso il suo deposito è effettuato con le modalità telematiche di cui all'Allegato 2, utilizzando il «Modulo Deposito Ricorso» disponibile sul sito web della Giustizia amministrativa.

2. Qualora l'istanza sia presentata dalla parte privata autorizzata a stare in giudizio personalmente che non sia in possesso di strumenti di firma digitale è ammesso il deposito della stessa istanza in formato analogico sottoscritto con firma autografa, per il tramite del Mini-Urp della segreteria dell'Ufficio giudiziario che provvederà al caricamento con modalità telematiche. In tal caso, la parte, ove non abbia già provveduto precedentemente, dovrà indicare un indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative all'udienza da remoto.

3. Gli atti di cui al presente articolo sono inseriti nel fascicolo processuale.

Art. 6.Predisposizione delle riunioni virtuali d'udienza

1. La segreteria predispone, utilizzando il sistema di collegamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), almeno una o piu' riunioni virtuali per ogni udienza o camera di consiglio.

Art. 7.Decreto di fissazione discussione della causa da remoto

1. Il decreto con cui il presidente del collegio dispone la discussione orale, anche in assenza di istanza di parte, è redatto, comunicato e pubblicato con modalità telematiche ai sensi dell'Allegato 1.

Art. 8.Verbale di udienza

1. Il verbale di udienza è redatto con modalità telematiche ai sensi dell'Allegato 1. In esso si dà atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della previa conoscenza dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e della loro libera volontà a parteciparvi, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto. Non si provvede, nel rispetto della previsione dell'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto. Nel verbale si dà altresi' atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 9.Camera di consiglio ai sensi dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

1. Per la camera di consiglio decisoria, alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare ai sensi dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è consentito l'utilizzo dei seguenti strumenti di audio o videoconferenza:

a) call conference, attraverso il servizio di audioconferenza, utilizzando gli apparati telefonici in dotazione ai magistrati della Giustizia amministrativa;

b) attraverso la convocazione di una riunione virtuale dedicata con la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, con il divieto di utilizzare la messaggistica interna alla piattaforma e la funzione di invio di file.