Skip to main content

L’avvocato non può instaurare procedure di mediazione dinanzi all’Organismo di cui faccia parte e che ha sede nello studio

Mediazione civile e commerciale - sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due all’avvocato che ha instaurato una procedura di mediazione dinanzi all’Organismo di cui faccia parte ed ha sede nello studio

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che instauri procedure conciliative ex D.Lgs. n. 28/2010 dinanzi all’Organismo di mediazione di cui egli stesso faccia parte, tanto più nel caso in cui la sede dell’Organismo stesso coincida o sia contigua con quella del proprio studio professionale in violazione dell’art. 62 cdf, che è sufficiente a far dubitare dell’imparzialità ed indipendenza dell’avvocato-mediatore ed integra una indubbia situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela 

(Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato una procedura di mediazione dinanzi all’Organismo, che presiedeva e che aveva sede al medesimo indirizzo del proprio studio legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 265 del 30 dicembre 2022