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Acque – tribunali delle acque pubbliche - competenza e giurisdizione – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21687 del 26/08/2019 (Rv. 654879 - 01)

Concessioni di utenza di risorse idriche - Controversie sull'esistenza e sull'entità dei canoni - Tribunali regionali delle acque pubbliche - Cognizione - Devoluzione - Condizione - Parametri e criteri tecnici di determinazione dei canoni - Relativi atti amministrativi - Illegittimità - Tutela esperibile - Fattispecie.

L'art. 140, comma 1 lett. c, del T.U. n. 1775 del 1933 - che attribuisce alla cognizione dei Tribunali regionali delle acque pubbliche le controversie aventi ad oggetto qualsiasi diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica - si riferisce anche alle controversie sull'esistenza e sull'entità dei canoni delle concessioni di utenza di risorse idriche, nelle quali sia in contestazione il diritto soggettivo del concessionario alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti l'indicato canone in base a elementi oggettivi e certi, secondo parametri e criteri tecnici vincolanti per l'amministrazione; l'illegittimità degli atti amministrativi determinanti detti elementi, invece, può essere fatta valere mediante impugnativa, in via principale, davanti al giudice amministrativo (Tribunale superiore delle acque pubbliche) o, alternativamente, sollecitandone la disapplicazione da parte del giudice ordinario (nella specie, quello specializzato: Tribunale regionale acque pubbliche) nelle controversie sui diritti soggettivi che si assumano lesi da atti o provvedimenti conseguenziali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del T.S.A.P. in relazione ad un ricorso con il quale era stato chiesto l'annullamento, per arbitrario esercizio del potere, di una delibera della Giunta regionale che aveva determinato la misura del canone annuo delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21687 del 26/08/2019 (Rv. 654879 - 01)