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Acque - acquedotti - Piano di bacino – Cass. n. 8436/2020

Misure di salvaguardia -Impugnazione dinanzi al TSAP - Approvazione del piano - Venir meno dell'interesse processuale ad una decisione sul ricorso - Condizioni.

Nei ricorsi proposti al Tribunale superiore delle acque pubbliche ex art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, in sede di cognizione diretta avverso gli atti dei Comitati istituzionali delle Autorità di bacino che abbiano deliberato misure di salvaguardia, sul presupposto degli adottati piani di bacino, comportanti vincoli e divieti, imposti su aree di proprietà privata, l'interesse processuale ad una decisione sul ricorso non viene meno per effetto dell'approvazione del piano stesso, la quale conclude il procedimento e conferma atti e vincoli impugnati. Solo quando, con l'approvazione, si siano modificati i vincoli adottati con il piano presupposto e con le misure ad esso accessorie di salvaguardia, viene meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia che incida su atti i cui effetti possono in tal caso ritenersi cessati a seguito della detta approvazione.

Pertanto, qualora questa abbia riformato le misure di salvaguardia in senso conforme alle istanze del ricorso stesso, si determina la cessazione della materia del contendere; ma se l'approvazione non comporti il venir meno degli effetti degli atti impugnati e da essa confermati, il ricorso non può dichiararsi improcedibile.

Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 8436 del 30/04/2020 (Rv. 657605 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100

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2020