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Acque - opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle acque – Cass. n. 8888/2020

Acquedotto Pugliese spa - Compiti da assolvere nei comuni serviti - Obblighi - Responsabilità per i danni causati a terzi ex art. 2051 c.c. - Fondamento - Fattispecie.

Responsabilita' civile - amministrazione pubblica - opere pubbliche.

L'Acquedotto pugliese spa deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all'esercizio ed alla gestione di quest'ultima. Pertanto, tale società ha l'obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall'attività svolta. (Nella fattispecie, nella quale un privato aveva agito per il risarcimento del danno provocato dalla tracimazione delle acque reflue dal collettore della fogna cittadina, la S.C. ha dato rilievo, altresì, alla convenzione stipulata dall'ente in questione con il comune interessato, con la quale era stata affidata al primo la gestione del servizio idrico integrato, ponendo a suo carico il dovere di adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla normativa vigente in tema di sicurezza).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8888 del 13/05/2020 (Rv. 657841 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2051

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