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Acque - acque pubbliche - pubblica amministrazione (poteri responsabilita') - polizia delle acque - tutela e sanzioni - Cass. n. 9962/2020

Acque - Impianti di scarico - Limiti di valore fissati dall'allegato V, punto I, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Applicabilità a tutti gli impianti - Autorizzazione - Rilevanza - Limiti.

Ai sensi dell'allegato V, punto I, e dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite di cui al suddetto allegato, senza alcuna distinzione tra impianti o scarichi autorizzati ed impianti o scarichi non autorizzati, venendo l'autorizzazione in rilievo solo al fine di individuare eventuali deroghe, che peraltro devono essere circoscritte, per le fasi di avvio, ai casi di arresto o di guasto dell'impianto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9962 del 27/05/2020 (Rv. 657756 - 02)

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