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Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - concessione – Cass. n. 11126/2020

Concessione di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche - Diritti del concessionario - Natura - Limiti - Fattispecie.

Nel rapporto di concessione di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, i diritti dei privati (che non possono mai essere diritti assoluti) sono acquisiti con la condizione che siano fatte salve le esigenze della collettività, il cui diritto all'uso delle acque pubbliche, sempre latente, può riespandersi in ogni momento; in seguito alla riespansione del primato della destinazione pubblica dell'acqua, il concessionario non subisce la compressione di un inesistente diritto di proprietà ma soggiace all'obbligo (assunto con la sottoscrizione dell'atto di concessione) di rilasciare l'acqua richiesta a causa del verificarsi di una condizione legittima e accettata, non potendo pertanto pretendere alcun indennizzo o risarcimento, ma soltanto l'adeguamento del canone in ragione del ridotto utilizzo, quantitativo e temporale.

Corte di Cassazione Sez. U - , Sentenza n. 11126 del 10/06/2020 (Rv. 657874 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1353

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