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Piano di bacino e Piano paesaggistico regionale – Cass. n. 36029/2022

Acque - acque pubbliche - in genere - Piano di bacino e Piano paesaggistico regionale - Natura e finalità - Supremazia gerarchica - Esclusione - Conseguenze - Non coincidenza delle prescrizioni su un unico bene - Piano che stabilisce limiti più restrittivi - Prevalenza - Condizioni.

 

Il Piano di bacino e il Piano paesaggistico regionale, costituenti entrambi strumenti di pianificazione volti alla tutela dell'ambiente, non si pongono in rapporto di supremazia gerarchica l'uno con l'altro, ma perseguono la medesima finalità secondo le rispettive competenze, con la conseguenza che, in caso di vincoli incidenti sullo stesso bene, se ne deve garantire l'applicazione congiunta, mentre, in caso di previsioni non coincidenti in ordine all'individuazione dei limiti agli interventi edificatori delle parti, deve prevalere quello che preveda vincoli più restrittivi, quando questi siano finalizzati a garantire la realizzazione dell'obiettivo al quale il Piano è specificamente finalizzato.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36029 del 07/12/2022 (Rv. 666373 - 01)

 

Corte

Cassazione

36029

2022