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Vittime del dovere - benefici

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - vittime del dovere - benefici ex art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 - presupposti - tipizzazione delle attività -esclusione - particolari condizioni - necessità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24592 del 05/10/2018

>>> La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidiodi tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24592 del 05/10/2018