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Assistenza e beneficenza pubblica –Cass. n. 4338/2020

Benefici per le vittime del terrorismo - Procedimento speciale ex artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 - Ambito temporale di applicazione - Termine decadenziale semestrale - Domande successive - Giudizio ordinario - Necessità - Conseguenze in tema di impugnazione - Fattispecie.

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA  

 

In tema di benefici per le vittime del terrorismo, gli artt. 11 e 12 della l. n. 206 del 2004 hanno previsto, nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata, in sede giudiziaria, amministrativa o contabile, la ricorrenza e il grado di lesività degli atti di terrorismo, uno speciale procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità per giungere con la massima rapidità all'effettivo riconoscimento dei benefici predetti, destinato ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina sui benefici, come aggiornata e integrata dalla citata legge; ne consegue che, ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ex art_ 11 cit., è precluso il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, di cui al comma 2, dell'art_ 12 cit., dovendo la domanda essere fatta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l'appello. (Fattispecie relativa a giudizio introdotto nel 2017).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4338 del 20/02/2020 (Rv. 657064 - 01)

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