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Dipendenza dell'infermità da causa di servizio – Cass. n. 28696/2020

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Domanda avente per oggetto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio - Domanda volta all'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere - Nesso di pregiudizialità logico-giuridica ai fini della sospensione facoltativa del giudizio - Esclusione – Fondamento - procedimento civile - sospensione del processo - In genere.

La domanda avente per oggetto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ai fini della sospensione facoltativa del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., con quella volta all'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, atteso che quest'ultima è ancorata a presupposti costitutivi diversi dalla prima, rappresentati dall'aver contratto l'infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_337

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