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Vaccinazione non obbligatoria antiepatite A – Cass.n. 7354/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Vaccinazione non obbligatoria antiepatite A - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Spettanza. Igiene e sanita' pubblica - malattie infettive e sociali (misure di profilassi ed igiene) - vaccinazione

In tema di danni da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, all'esito della sentenza della n. 118 del 2020, il diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, deve essere riconosciuto, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche ai soggetti danneggiati dalla vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A, che abbiano riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7354 del 16/03/2021 (Rv. 660843 - 01)