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Grado di invalidità richiesto in base alla precedente normativa – Cass. n. 37244/2022

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Assegno mensile di invalidità - Domanda amministrativa presentata antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 509 del 1988 - Visita di revisione - Revoca e successivo ripristino del beneficio - Grado di invalidità richiesto in base alla precedente normativa - Sufficienza - Sopravvenuti mutamenti normativi concernenti il requisito sanitario - Irrilevanza - Fondamento.

 

In tema di assegno mensile di invalidità, l'assistito che abbia presentato domanda amministrativa antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 509 del 1988, ha diritto, anche per le azioni volte al ripristino di una prestazione revocata, ad una valutazione delle proprie condizioni secondo il grado di invalidità richiesto in base alla precedente normativa, senza che assumano rilevanza i sopravvenuti mutamenti normativi del requisito sanitario, atteso che non si tratta di un nuovo diritto, diverso da quello estinto per revoca, ancorché identico nel contenuto, ma proprio dell'originario diritto di cui all'unica domanda amministrativa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 37244 del 20/12/2022 (Rv. 666215 - 01)

 

Corte

Cassazione

37244

2022