avvocatura dello stato - notificazione -Cass. n. 22079/2014
Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso l'Avvocatura generale ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. Proc. Civ. - e la conseguente sanatoria -, dovendosi conformare anche tale istituto, in relazione alla previsione di cui all'art. 375, n. 2, cod. Proc. Civ., al principio della ragionevole durata del processo.