tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato per l'intero periodo di pratica
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila chiede di sapere se, come rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato con propria circolare n. 6/2013, il praticante avvocato possa, nel rispetto delle previsioni recate dalla legge n. 247/2012 (nuova Legge professionale forense), svolgere "il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato per l'intero periodo di pratica (18 mesi) e ciò in sintonia con un parere della Commissione consultiva di codesto Consiglio nazionale Forense pervenuto presso l'Avvocatura dello Stato in data 18/02/2013".
A tale riguardo, questa commissione si è già espressa con il parere n. 62 del 22 maggio 2013, indirizzato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con il quale ha preliminarmente precisato che il parere richiamato dall'Avvocatura era stato emesso stante l'intervenuta vigenza del D.P.R. n. 137/2012.
Il quadro normativo è, però, radicalmente mutato a seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore della nuova legge professionale, sicché la commissione si è diversamente espressa, alla luce delle nuove previsioni, nel senso di ritenere, per le articolate ragioni esposte nel summenzionato parere, che "il tirocinio presso l'Avvocatura di Stato potrà al massimo protrarsi per dodici mesi", in quanto "tale limite non è previsto per il tirocinio che si potrà effettuare presso l'Avvocato del libero foro". Il parere richiesto dal COA aquilano va quindi reso nei termini di cui al parere n. 62 del 2013, che, per facilità di immediata consultazione, si allega al presente, costituendone parte integrante. Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 26 marzo 2014, n. 10