Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014
In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso l'Avvocatura generale ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. Proc. Civ. - e la conseguente sanatoria -, dovendosi conformare anche tale istituto, in relazione alla previsione di cui all'art. 375, n. 2, cod. Proc. Civ., al principio della ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22079 del 17/10/2014
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2014