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Avvocatura dello stato - notificazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9411 del 27/04/2011

Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni - Rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura generale - Modalità.

In tema di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto "ex tunc", non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cod. proc. civ., dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9411 del 27/04/2011