Rappresentanza e difesa di enti pubblici diversi dallo Stato - Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Applicabilità delle disposizioni in materia di foro erariale e di notifica degli atti introduttivi - Esclusione - Fattispecie.
Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e 6, 10 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del citato regio decreto) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'Amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato. (Fattispecie relativa alla Cassa per il Mezzogiorno).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30035 del 29/12/2011