Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4648 del 25/02/2013
Attività processuali per conto di soggetto estinto - Perdita di legittimazione attiva e passiva del difensore - Applicabilità del principio alle pubbliche amministrazioni - Esclusione - Limiti - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione nei confronti di ente cessato - Proponibilità - Notifica del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato - Validità - Fattispecie.
In tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura (fattispecie relativa a rappresentanza in giudizio dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici - A.P.A.T. -, ente accorpato nell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale, I.S.P.R.A.).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.4648 del 25/02/2013