avvocatura dello stato - notificazione – Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 13972 del 19/06/2014
Ricorso per cassazione contro la P.A. - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale - Nullità - Sussistenza - Rinnovazione della notifica a distanza di anni - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie con applicazione dei principi in tema di "overrulling". Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 13972 del 19/06/2014
In tema di ricorso per cassazione proposto contro la P.A., in caso di notifica nulla perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, non è ammissibile, eventualmente anche a distanza di anni dal deposito del ricorso, disporre il rinnovo della notificazione presso quest'ultima, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. (Nella specie, peraltro, la S.C., tenuto conto che l'affermazione dell'anzidetto principio determinava un mutamento della precedente interpretazione della norma processuale - cosiddetto "overruling"- ha ugualmente disposto la rinnovazione della notifica, in relazione all'affidamento che il ricorrente aveva potuto riporre sulla precedente e consolidata giurisprudenza di legittimità).
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 13972 del 19/06/2014