Skip to main content

Adozione - adozione (dei minori d'età) - adottandi - adottabilità - opposizione - procedimento - impugnazione – Cass. n. 16335/2016

Rito camerale - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa al procedimento per declaratoria di stato di adottabilità di un minore.

adozione

adozione dei minori

L'omessa notifica, nel termine assegnato dal giudice, del ricorso introduttivo dell'appello avverso la declaratoria dello stato di adottabilità e del relativo decreto di fissazione di udienza (nella specie, per la rilevata mancanza di prova della ricezione della stessa, effettuata a mezzo posta elettronica certificata), non comporta, in assenza di una espressa previsione in tal senso, l'improcedibilità dell'impugnazione, dovendosi evitare interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma solo la necessità dell'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., sempre che la parte appellata non si sia costituita, così sanando il vizio della notificazione con effetto "ex tunc".

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16335 del 04/08/2016

 corte

cassazione

16335

2016