Ricorso per cassazione - Notificazione di ufficio della sentenza impugnata - Mancato deposito della sua copia notificata - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.
Gli artt. 15, ultimo comma, e 17, comma 2, della l. n. 184 del 1983 postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo, a tal fine, un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione "ex officio". Pertanto, l'omesso deposito della copia notificata della sentenza avverso cui sia stato proposto ricorso per cassazione non determina l'improcedibilità di quest'ultimo ove risultino, "ex actis", la notificazione della prima e l'impugnazione tempestiva.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21193 del 19/10/2016
corte
cassazione
21193
2016