Adozione - condizioni - situazione di abbandono - in genere - Cass. n. 22589/2017
Stato di abbandono del minore - Diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia d'origine - Inidoneità dei genitori - Dichiarazione di adottabilità - Preventivo esperimento di interventi di sostegno alla genitorialità - Necessità - Fattispecie.
Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1, della l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito perché la corte di appello, pur dando atto che non era stato tentato un intervento di sostegno alla genitorialità, aveva ugualmente confermato la dichiarazione di adottabilità, fondandola sugli esiti di una consulenza tecnica in cui l’ausiliario aveva concluso che l’idoneità genitoriale era completamente carente in entrambi i genitori, e non risultavano margini di miglioramento).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22589 del 27/09/2017