Procedimento per la dichiarazione di adottabilità - Art. 2 della l. n. 173 del 2015 - Audizione obbligatoria dell’affidatario del minore - Norma di carattere processuale - Applicazione nei giudizi pendenti anche in appello - Fondamento.
Nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, la previsione dell’obbligatoria audizione dell’affidatario o della famiglia collocataria del minore, come introdotta, a mezzo dell’art. 2 della l. n. 173 del 2015, nell’art. 5, comma 1, della l. n. 184 del 1984, trova applicazione in tutti i giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore ancorché in grado di appello, trattandosi di norma di natura processuale e in difetto di una diversa disciplina transitoria contenuta nella detta legge.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23574 del 09/10/2017
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23574
2017