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Recesso del preponente – Cass. n. 10028/2021

Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - Recesso del preponente - Per giusta causa - Contestuale comunicazione dei motivi - Obbligatorietà - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sul rilievo che gli addebiti, benché non indicati nella lettera di recesso, fossero noti all'agente, al quale, come risultava dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società, i predetti addebiti erano stati contestati).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10028 del 15/04/2021 (Rv. 660983 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_2119