Recesso del preponente – Cass. n. 8964/2021
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - Recesso del preponente - Impugnazione - Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)
In tema di contratto di agenzia, l'impugnativa del recesso del preponente da parte dell'agente non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della l. n. 183 del 2010, sia perché la disposizione citata, eccezionale e di stretta interpretazione, richiama esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche le altre forme di para subordinazione di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c., utilizzando il termine ”committente” che esula dal rapporto di agenzia, sia alla luce di un criterio interpretativo logico¬sistematico, sulla base del duplice rilievo che il rapporto di agenzia può presentare forme organizzative incompatibili con la natura personale dei co.co.co. e che a carico dell'agente l'art. 1751 c.c. già prevede una particolare ipotesi di decadenza.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8964 del 31/03/2021 (Rv. 660865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_409, Cod_Civ_art_1751_1