Nuovo contratto di prestazione sportiva che si sovrappone al precedente – Cass. n. 835/2021
Agenzia (contratto di) - diritti dell'agente - provvigione - Regolamenti interni della F.I.G.C. - Nuovo contratto di prestazione sportiva che si sovrappone al precedente - Diritto dell'agente all'intero compenso pattuito - Sussistenza - Compenso a percentuale degli agenti - Determinazione - Modalità. Sport - federazioni sportive In genere.
Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all'agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza; all'agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità che si sovrappongono, la provvigione percentuale è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel nuovo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 19/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362