Skip to main content

Contratto di prestazione sportiva – Cass. n. 835/2021

Agenzia (contratto di) - diritti dell'agente - provvigione - Regolamenti interni della F.I.G.C. - Contratto di prestazione sportiva - Recesso anticipato della società - Diritto dell'agente al compenso per la parte ineseguita del contratto - Esclusione. Sport - federazioni sportive In genere.

L'agente sportivo di un calciatore, il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte ineseguita del contratto, ai sensi dell'art. 1748, comma 5, c.c. e dell'art. 17, comma 8, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 19/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1748, Cod_Civ_art_1362