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Avvocato e procuratore - albo - cancellazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12758 del 19/06/2015

Cancellazione volontaria del procuratore dall'albo - Mancata previsione quale causa di sospensione d'ufficio del processo - Questione di costituzionalità degli articoli 295 e 301 cod. proc. civ. - Asserita violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12758 del 19/06/2015

E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 295 e 301 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'ipotesi della cancellazione volontaria del procuratore dal relativo albo come causa di sospensione necessaria del processo da disporre d'ufficio da parte del giudice. Invero, diversamente dalla morte, dalla radiazione o dalla sospensione dall'albo del procuratore, che, oltre ad essere indipendenti dalla volontà di quest'ultimo, hanno anche natura sanzionatoria, la cancellazione volontaria trae origine da una scelta del professionista, cosicché la mancata previsione normativa è del tutto ragionevole e non impedisce il diritto di difesa della parte, la quale, tenuta ad agire secondo la diligenza dovuta "in rebus suis", può agevolmente provvedere alla sua sostituzione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12758 del 19/06/2015