Il divieto di intrattenersi con i testimoni o futuri tali
L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni o futuri tali (cioè coloro che non abbiano ancora formalmente assunto detta qualità), sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature e suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza CNF n. 133/2014 rigettando il ricorso avverso la stessa proposto).
Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 12183 del 12 giugno 2015