Dovere di probità - Rilevanza disciplinare - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10090 del 18/05/2015
In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il dovere di probità, dignità e decoro, sancito dall'art. 6 del codice deontologico forense, ha riscontro nell'art. 88 cod. proc. civ., che non solo sancisce il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, ma impone al giudice, ove il patrocinatore lo infranga, di riferirne all'autorità disciplinare. (Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la condanna disciplinare inflitta ad un avvocato che aveva notificato atti di precetto per somme già incassate dall'assistito).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 10090 del 18/05/2015