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Procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense – Cass. n. 28176/2020

Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento - Giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Integrazione d'ufficio della motivazione di prime cure - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In materia di procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense, nel confermare la sentenza di primo grado, quanto al giudizio di colpevolezza dell'incolpato, può integrare la motivazione di prime cure, anche d'ufficio, senza violare il principio del contraddittorio purché essa sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del "devolutum”, quali risultanti dall'atto di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza del CNF che si era limitata ad esplicitare la "scarna" motivazione "per relationem” di prime cure - la quale aveva fatto proprie le argomentazioni del Tribunale penale a sostegno della condanna - evidenziando il compendio istruttorio penale ritualmente acquisito al processo disciplinare, sostenuto da una duplice delibazione di merito conforme e non confutato da richieste istruttorie dell'incolpato).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 28176 del 10/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112

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