Skip to main content

Difesa d'ufficio nel giudizio penale – Cass. n. 3534/2021

Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - giudiziali penali - Difesa d'ufficio nel giudizio penale - Riduzione del compenso ex art. 106-bis d.P.R. 115 del 2002 - Attività esauritasi anteriormente all'entrata in vigore del cit. art. 106-bis - Applicabilità - Esclusione. Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice -  In genere.

L'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto daii'art. 1, comma 606, lett. b), della l. n. 147 del 2013, a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d'ufficio nel processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3534 del 11/02/2021 (Rv. 660326 - 01)