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Procedimento di liquidazione degli onorari dell'avvocato – Cass. n. 8611/2022

Avvocato e procuratore - onorari - prestazioni professionali - in genere - Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - moratori - Procedimento di liquidazione degli onorari dell'avvocato - Interessi moratori - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Decorrenza.

 

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8611 del 16/03/2022 (Rv. 664464 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224

 

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Cassazione

8611

2022