Avvocato e procuratore - onorari - in genere - Disciplinare avvocati - Somme riscosse per conto del cliente - Omessa restituzione - Violazione dell'art. 44, del codice deontologico forense vigente "ratione temporis" - Presupposti per la compensazione legale - Sussistenza - Irrilevanza - Fondamento.
L’avvocato che si appropria dell’importo dell’assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di restituire al cliente le somme di sua pertinenza, al di fuori delle ipotesi tipiche in cui gli è consentito trattenerle, contravviene all'art. 44 del codice deontologico forense vigente "ratione temporis"; né tale violazione deontologica viene meno in presenza dei presupposti della compensazione legale, dal momento che la deontologia forense e le norme civili sulla compensazione riflettono finalità differenti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 11168 del 06/04/2022 (Rv. 664413 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2223
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Cassazione
11168
2022