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Impugnazione proposta solo per le spese – Cass. n. 12027/2022

Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Opposizione a decreto in materia di indennizzo per durata irragionevole del processo - Impugnazione proposta solo per le spese - Valore della causa - Valore differenziale tra le spese liquidate in fase monitoria ed il maggior importo richiesto in fase di opposizione - Sussistenza - Valore della causa di opposizione calcolato sulla base della richiesta di indennizzo proposta in fase monitoria - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, nel caso di opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001, ove la parte opponente contesti soltanto la liquidazione delle spese di lite operata in suo favore in sede monitoria, il valore della controversia è rappresentato dalla differenza tra quelle liquidate in fase monitoria ed il maggior importo richiesto a tale titolo in fase di opposizione, atteso che al giudice dell'opposizione viene riproposta in tal caso una parte limitata della domanda, al fine di ottenere una riforma solo parziale del decreto del consigliere estensore, restando escluso che il valore della causa possa essere determinato in base all'ammontare dell'equo indennizzo quantificato nel provvedimento opposto, non impugnato sotto tale profilo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12027 del 13/04/2022 (Rv. 664785 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091

 

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