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Distrazione - Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012

Spese giudiziali civili - Distrazione - Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio . Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012

Spese giudiziali civili - Distrazione  - Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio

Spese giudiziali civili - Distrazione  - Richiesta presentata dal difensore - Rigetto dell'istanza - Rimedio esperibile - Impugnazione ordinaria - Esclusione - Procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
In caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012

Corte di Cassazione,Sez. 3, Sentenza n. 1301 del 30/01/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello ha negato la distrazione delle spese di primo grado a favore del procuratore, che ne aveva richiesto l'attribuzione, ravvisando la mancanza, nel relativo giudizio di primo grado, della dichiarazione di averle anticipate, richiesta dall'art. 93 c.p.c..
Inoltre, ha escluso che potesse avere valore la sopravvenuta dichiarazione, effettuata con l'atto di appello, di avere anticipato le spese sia di primo che di secondo grado.
2. Con l'unico motivo di ricorso, l'avv. Licenziati deduce la violazione dell'art. 93 cit..
Sostiene che aveva formulato la dichiarazione di aver anticipato le spese nella comparsa conclusionale di primo grado, e, quindi, tempestivamente e in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14 novembre 1974, n. 3616); ipotizza la mancata lettura di tale atto da parte della Corte di merito.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il rimedio esperibile, avverso la sentenza (nella specie, di appello) che ha rigettato la richiesta al giudice, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato, è il procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non l'ordinario mezzo di impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione).
3.1. Le Sezioni Unite della Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno di recente affermato il seguente principio di diritto: "In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2, - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione". (Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037). 3.2. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite in riferimento all'ipotesi di omessa pronuncia del giudice, vale anche per l'ipotesi (rilevante nella specie) di rigetto della richiesta. Tutte le ragioni a fondamento della decisione delle Sezioni Unite, ed efficacemente sintetizzate nella massima di diritto riportata, valgono per il caso ora all'attenzione della Corte.
3.2.1. Nè può ritenersi che, nel caso di rigetto dell'istanza di distrazione, si determina un'estensione del campo di applicazione del procedimento di correzione.
L'oggetto dell'accertamento del giudice non cambia se si verte in tema di omessa pronuncia o di mancato accoglimento dell'istanza di distrazione. In un caso e nell'altro, il giudice deve limitarsi ad accertare se sussiste o meno la dichiarazione di aver anticipato le spese e non riscosso l'onorario e l'istanza di distrazione. Come hanno già messo in evidenza le Sezioni Unite, la dichiarazione del distrattario di anticipazione (non gravata dall'onere della prova) è vincolante per il giudice, al quale non spetta alcun margine di sindacato, neppure sulla corrispondenza al vero della stessa.
D'altra parte, le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto la migliore compatibilità sistematica del procedimento di correzione rispetto ai rimedi ordinari, proprio sulla base della previsione codicistica (art. 93 c.p.c., comma 2), che riserva il primo rimedio al caso in cui la parte può ottenere la revoca del provvedimento di distrazione dimostrando di aver soddisfatto il credito del difensore. Ipotesi che richiede, da parte del giudice della correzione, un controllo assai più complesso (sull'avvenuto soddisfacimento "del credito del difensore per gli onorari e le spese"), di quello devolutogli in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione. Considerazione che, in ragione dell'identità dell'oggetto dell'accertamento nelle ipotesi di omessa pronuncia sull'istanza e di rigetto dell'istanza, può sicuramente estendersi alla seconda.
Ed inoltre, valgono anche per l'ipotesi ora all'attenzione della Corte, le considerazioni che le stesse S.U. hanno svolto a proposito della compatibilità dell'errore con il caso di omessa pronuncia, ricorrendo più una mancanza materiale che non un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice.
Come l'omissione della pronuncia si ricollega ad una mera disattenzione, il rigetto dell'stanza sulla base dell'assunto della mancata dichiarazione (come nella specie) o, in ipotesi, della mancata richiesta di distrazione -stante il vincolo di accoglimento a condizione che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione - rientra nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali.
3.3. La fattispecie concreta all'attenzione della Corte conferma la validità di tale estensione. Infatti, il ricorrente, pur prospettando violazione di legge, argomenta nel senso che la dichiarazione di aver anticipato le spese era contenuta nella comparsa conclusionale di primo grado, mentre la Corte di merito avrebbe fondato la sua decisione sul mancanza di tale dichiarazione, probabilmente, per non aver letto la suddetta comparsa conclusionale. 4. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
 P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012