Società cancellata dal registro delle imprese - Estinzione - Conseguenze - Inammissibilità del giudizio di impugnazione proposto dopo l'estinzione della società.
L'estinzione della società a seguito di cancellazione determina, nei processi in corso nei confronti dell'ente, l'applicazione delle regole generali dettate dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte persona fisica. Ne consegue che, per difetto assoluto della "giusta parte" processuale, è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012