Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6765 del 04/05/2012
Causa di divisione - Determinazione del valore - Criterio della massa attiva - Irrilevanza - Criterio della quota contestata - Fondamento - Applicazione analogica agli onorari dovuti dal cliente per l'azione di riduzione - Ammissibilità.
Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 cod. proc. civ., ma quello della quota in contestazione, poiché l'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione; tale norma, inoltre, in quanto diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte, è applicabile analogicamente anche per la liquidazione degli onorari dovuti dal cliente in relazione all'azione di riduzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6765 del 04/05/2012