Skip to main content

Contributi per investimenti a fini agrituristici – Cass. n. 36592/2022

Agricoltura - in genere - Contributi per investimenti a fini agrituristici - Procedimento per la decadenza dal beneficio - Art. 7, lett. c), del decreto della Regione Lombardia n. 3562 del 5 marzo 2004 - Natura perentoria del termine - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 1457 c.c. - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di contributi per investimenti a fini agrituristici, ove a seguito di controlli venga avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza dal beneficio per mancato mantenimento della destinazione, l'art. 7, lett. c), del decreto della Regione Lombardia n. 3562 del 5 marzo 2004 prevede un termine perentorio per l'adozione del provvedimento decadenziale, come si evince dalle parole utilizzate ("entro e non oltre" 30 giorni successivi), diverse da quelle impiegate nell'art. 7, lett. b), dello stesso decreto per indicare un termine ordinatorio per l'attività istruttoria("entro" i 15 giorni successivi), senza che assumano rilievo, ai fini interpretativi, le disposizioni dell'art. 1457 c.c. sul termine essenziale nel contratto, riguardanti ipotesi non assimilabili a quella in esame, ove il termine è contenuto in un provvedimento amministrativo, destinato a disciplinare in via preventiva una potenzialità indeterminata di casi, da interpretarsi secondo il criterio letterale di cui all'art. 12 delle preleggi.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 36592 del 14/12/2022 (Rv. 666457 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1457

 

Corte

Cassazione

36592

2022