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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 10509/2015

Continenza tra cause iniziate con ricorso monitorio e con citazione - Principio di prevenzione - Nullità della notificazione della citazione - Rinnovazione - Rilevanza della notificazione originaria - Sussistenza. 

In materia di litispendenza, ai fini dell'applicazione del principio di prevenzione tra cause in rapporto di continenza, l'una iniziata con ricorso monitorio e l'altra con citazione, occorre avere riguardo, per quest'ultima, al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario anche in caso di nullità della notificazione se il vizio sia stato sanato, con effetto "ex tunc", a seguito di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10509 del 21/05/2015

 

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Cassazione

10509 

2015