Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 21000/2011
Obbligazioni pecuniarie - Onorario professionale - Mancata determinazione convenzionale - Debito illiquido - Conseguenze - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione (art. 20 cod. proc. civ.) - Domicilio del debitore al tempo della scadenza - Sussistenza.
Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 cod. proc. civ., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 1182 cod. civ., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21000 del 12/10/2011